Lo statuto Fenait

Documenti 

STATUTO DELLA FEDERAZIONE NATURISTA ITALIANA

Deliberato in data 29 maggio 2020

Articolo 1 – Denominazione e caratteristiche della federazione

Ai sensi delle norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo 117/2017 è costituita la Federazione Naturista Italiana APS, in sigla, FENAIT APS.

La FENAIT APS (di seguito solo FENAIT) è un Ente del Terzo Settore (ETS) costituito nella forma dell’associazione di promozione sociale, opera sul territorio nazionale in rappresentanza delle associazioni naturiste italiane comunque denominate.

La FENAIT rappresenta le associazioni naturiste italiane, senza scopo di lucro, che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale e che risultano iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore come Associazioni di Promozione Sociale. Dette associazioni riconoscono il naturismo come un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune che ha lo scopo di favorire il rispetto di sé stessi, il rispetto degli altri e quello dell’ambiente, come definito al 14° congresso naturista mondiale del 1974.

La FENAIT aderisce alla International Naturist Federation (INF-FNI).

La FENAIT ha struttura democratica, in cui tutte le cariche sono elettive e svolte gratuitamente; ogni carica può essere revocata solo dall’organo elettivo che l’ha nominata. È basata sul volontariato e le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

 

Articolo 2 – Durata della federazione

La federazione ha durata indeterminata.

La federazione potrà cessare:

  1. per deliberazione dell’assemblea straordinaria;
  2. per sopravvenuta mancanza degli associati.

 

Articolo 3 – Sede legale della federazione

La federazione ha sede nel Comune di Torino, in via Roma 235.

La variazione della sede legale può essere approvata dal Consiglio Direttivo se avviene all’interno dello stesso Comune, mentre deve essere approvata dall’assemblea straordinaria dei soci negli altri casi e deve essere comunicata nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge all’Agenzia delle Entrate.

Il trasferimento della sede associativa non comporta modifica statutaria.

 

Articolo 4 – Assenza di fini di lucro e destinazione del patrimonio

La federazione non ha fini di lucro diretto o indiretto.

Il patrimonio della federazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, così come gli eventuali avanzi di cassa e avanzi di gestione, sono utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento degli scopi istituzionali e sociali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di cassa ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo in casi eventualmente imposti dalla legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività previste negli scopi statutari.

 

Articolo 5 – Scopi e finalità perseguite dalla federazione

Gli scopi della federazione sono:

  • nel rispetto dell’autonomia di ogni singola associazione coordinare, rappresentare e agevolare l’attività delle associazioni naturiste italiane nel loro compito di diffondere e promuovere i valori fondamentali del Naturismo fra i loro soci e nella società civile, con particolare riferimento alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente; all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; alla promozione della cultura della pace tra i popoli, del rispetto reciproco, della partecipazione alla vita associativa, della non-violenza e della non-discriminazione; alla promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali; alla integrazione secondo i modelli di riferimento improntati al rispetto di sé stessi e degli altri. Tali scopi devono intendersi coerenti con quanto riportato all’art. 5 co. 1 lett. e) e w) del DPR 117/2017, relativamente alla salvaguardia ambientale e alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; i destinatari delle attività di interesse generale svolte sono le associazioni federate;
  • coordinare e rappresentare a livello internazionale, presso la INF-FNI, le associazioni italiane che promuovono il naturismo, inteso come un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, quale mezzo in grado di favorire il rispetto di sé stessi, degli altri e dell’ambiente;
  • fornire consulenza gratuita e agevolare, anche su proposta delle associazioni affiliate, le attività commerciali nazionali interessate a svolgere la loro attività nel settore del turismo naturista con il rilascio della relativa certificazione in caso di rispondenza ai requisiti richiesti.

 

Articolo 6 – Attività della federazione

Per raggiungere gli scopi associativi di promozione del naturismo, la FENAIT si propone di:

  • rappresentare le associazioni naturiste italiane presso la International Naturist Federation;
  • rappresentare e/o eventualmente affiancare e supportare le associazioni naturiste italiane e la causa naturista di fronte alle autorità nazionali;
  • valutare le richieste di adesione da parte di associazioni che aspirino ad entrare a far parte della FENAIT;
  • distribuire i bollini annuali INF-FNI alle associazioni naturiste federate affinché ogni soggetto aderente a un’associazione naturista possa essere riconosciuto a livello internazionale, tramite la federazione italiana;
  • assistere le strutture commerciali interessate a offrire servizi nei confronti dei naturisti e proporre loro la certificazione FENAIT di piena conformità ai principi naturisti presenti nello statuto FENAIT e monitorare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo tramite il coinvolgimento delle associazioni territoriali;
  • custodire e rendere disponibile ai presidenti delle associazioni socie, nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy, la lista dei soggetti soci delle affiliate, limitatamente al nome, cognome e città di residenza, per assicurare riconoscimento e reciprocità della qualifica di associato, oltre alla lista dei soggetti espulsi da un’associazione naturista per comportamenti non consoni ai principi e all’etica del naturismo;
  • organizzare, anche per il tramite delle associazioni socie, eventi e attività sportive, ricreative, culturali, educative, sociali e di interesse ambientale;
  • produrre e diffondere materiale informativo sul naturismo, sui terreni naturisti federati e sulle associazioni naturiste affiliate alla FENAIT;
  • qualsiasi altra attività compatibile con l’associazionismo di promozione sociale e coerente con gli scopi del presente statuto.

Per lo svolgimento delle richiamate attività, l’associazione si avvarrà in modo prevalente dell’attività di volontariato dei soci delle associazioni affiliate.

 

Articolo 7 – Risorse

La federazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e le sue finalità da:

  1. le quote annuali versate dalle associazioni socie;
  2. le quote relative ai bollini INF-FNI distribuite alle federate;
  3. i contributi versati dalle strutture naturiste certificate dalla FENAIT come terreni INF/FNI;
  4. i contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti o di Istituzioni Pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. i contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  6. i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. le erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;
  9. le altre entrate compatibili con le finalità sociali senza scopo di lucro.

 

Articolo 8 – I soci

Possono essere soci della FENAIT tutte le associazioni naturiste, non lucrative, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione Associazioni di Promozione Sociale. In via transitoria possono essere soci anche associazioni naturiste non ancora iscritte al R.U.N.T.S., purché abbiano statuto che le qualifichi come non lucrative. L’ammissione di queste ultime è comunque vincolata al rispetto dei limiti richiesti dai regolamenti attuativi del D.Lgs 117/2017 che la Federazione è tenuta a rispettare.  Le stesse, al momento della richiesta di associazione, devono essere costituite da un minimo di 50 soci, devono operare sul territorio italiano e impegnarsi per il raggiungimento delle finalità sopra riportate, condividendone lo spirito e gli ideali.

Ad ogni associata sarà fornita, secondo il numero richiesto, la medesima tipologia di tessera riportante i loghi INF/FNI e FENAIT, sulla quale verrà successivamente apposto il timbro/logo della propria associazione.

L’assunzione della qualifica di socio è subordinata all’approvazione della domanda di iscrizione dell’associazione da parte del Consiglio Direttivo, fermo restando, per il richiedente rifiutato, la possibilità di ricorrere al giudizio del “Collegio dei Garanti” entro 30 giorni dalla comunicazione di mancata ammissione.  Nel caso in cui non venga eletto un Collegio dei Garanti, tale ruolo viene svolto dall’assemblea dei soci come determinato dalle leggi vigenti. La deliberazione sulle domande non accolte, avverrà in occasione della successiva convocazione dell’organo competente, salvo se non convocato appositamente.

La federazione è costituita da un numero illimitato di soci, ciascuno dei quali versa una quota associativa stabilita dal consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea dei soci. Le modalità di accesso alla FENAIT possono eventualmente essere stabilite con apposito regolamento del Consiglio Direttivo. Tra i soci vige una disciplina uniforme nel rapporto associativo e nelle modalità associative volta a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

La quota associativa è annuale, intrasmissibile e non rivalutabile, ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione alla vita associativa non è collegata in alcun modo alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

  1. per inosservanza dello statuto della federazione;
  2. per recesso, da comunicare in forma scritta entro 90 giorni dalla scadenza del vincolo associativo;
  3. per mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dall’eventuale sollecito scritto;
  4. per espulsione.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il socio non può chiedere il rimborso della quota associativa.

I soci, per poter partecipare alla vita associativa della federazione, devono aver versato la quota associativa.

La violazione dello statuto o dei regolamenti interni, nonché ogni atteggiamento gravemente contrario ai principi del naturismo o ai requisiti di onorabilità della FENAIT, comportano l’espulsione dalla federazione.

Sull’espulsione decide il Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La decisione motivata è immediatamente esecutiva; contro di essa è ammesso entro 30 giorni reclamo al Collegio dei Garanti che decide in modo definitivo. Nel caso in cui non venga eletto un Collegio dei Garanti, tale ruolo viene svolto dall’assemblea dei soci come determinato dalle leggi vigenti.

 

Articolo 9 – Organi della federazione

Gli organi della federazione sono:

  • L’assemblea dei soci;
  • Il consiglio direttivo;
  • Il presidente;
  • Il vice- presidente;
  • Il segretario
  • Il tesoriere;
  • Il collegio dei revisori dei conti o il revisore unico;
  • Il collegio dei garanti.

Gli organi della federazione operano nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dal presente statuto, assicurando la corretta e trasparente distribuzione tra funzioni e poteri di indirizzo, amministrazione e controllo.

Le cariche di membro del consiglio direttivo e di revisore dei conti sono tra loro incompatibili. Il membro di un organo che accetta l’incarico in un altro organo, decade immediatamente dal primo.

 

Articolo 10 – L’assemblea dei soci

L’assemblea è l’organo collegiale e deliberativo della federazione ed è composta dai rappresentanti di tutte le associazioni naturiste affiliate alla federazione.

L’assemblea è l’organo in cui si forma e in cui si esprime la volontà associativa che poi viene attuata dal consiglio direttivo. L’assemblea dispone dei poteri ad essa attribuiti dalla legge e dal presente statuto.

Nell’assemblea hanno diritto di voto i soci, nella persona del loro rappresentante legale o del suo delegato, in regola con la quota associativa per l’anno in corso e per quello precedente, sulla base dei loro soci, iscritti nei rispettivi libri dei soci e che, nell’anno solare precedente, hanno regolarmente versato la quota sociale.

L’assemblea dei soci è convocata dal presidente, nel luogo, giorno e ora da questi stabiliti, mediante pubblicazione della convocazione sul sito internet della federazione e a mezzo di posta elettronica, agli indirizzi forniti dai soci, con un preavviso di almeno 15 giorni, inoltre ne può venir data opportuna conoscenza a mezzo di altri canali elettronici cui disporrà di volta in volta l’associazione al momento della convocazione. L’assemblea dei soci, a discrezione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno il 50% dei voti ponderati, può essere convocata in videoconferenza. È fatto obbligo a ciascuna affiliata di attrezzarsi con materiale informatico capace di garantire il riconoscimento del rappresentante dell’associazione.

All’atto dell’iscrizione o del rinnovo annuale il socio può richiedere di essere convocato tramite avviso scritto.

Nell’avviso di convocazione deve essere indicato l’ordine del giorno.

La convocazione dell’assemblea ordinaria può essere richiesta anche dal 10% dei voti ponderati e in tal caso la stessa deve essere convocata entro 60 giorni dalla domanda. La convocazione dell’assemblea straordinaria può essere richiesta dal 30% dei voti ponderati e deve essere convocata entro 120 giorni dalla domanda.

L’assemblea nomina un presidente ed un segretario, che redige il verbale.

Ad ogni associata spetta un numero dei voti ponderati, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti che, al 31 dicembre dell’anno precedente, hanno regolarmente versato la quota sociale per tale anno e che siano stati registrati nel database federale o altro strumento di rilevazione che verrà in seguito adottato. La registrazione dei soci è considerata valida, al fine della ponderazione dei voti, solo in presenza di Nome, Cognome e Codice Fiscale del socio della affiliata; per i soci di nazionalità non italiana, tale ultimo dato può essere sostituito dal numero di previdenza sociale o altro riferimento anagrafico quivi vigente, comunque denominato.

Per la determinazione del numero dei voti ponderati da attribuire a ciascuna federata, si procede con il seguente metodo:

ad ognuna vengono attribuiti un potere di voto di rappresentanza e uno di rappresentatività; questi si sommano a formare il voto ponderato che rappresenta il potere di voto complessivo della federata durante l’assemblea.

 

VOTO DI RAPPRESENTANZA

A tutte le federate viene assegnato 1 voto, quale che sia il numero di associati, compatibilmente con quanto previsto all’art. 8, primo capoverso del presente statuto.

 

VOTO DI RAPPRESENTATIVITA’

Per la determinazione del voto di rappresentatività si prende a base di calcolo il numero di soci della federata che ne conta di più. Convenzionalmente tale valore viene definito VR. Tale parametro viene utilizzato per assegnare il diritto di voto di ciascuna federata, sulla base dei soci attivi di ciascuna. Il conteggio dei soci viene effettuato come già definito nel presente articolo.

Si procede dividendo il numero di soci di ciascuna federata per VR. Il quoziente ottenuto determina il voto di rappresentatività secondo lo schema riportato nella seguente tabella.

 

Intervallo VR Voti di rappresentatività
da a assegnato a ciascuna federata
0,000 0,125 0
0,126 0,250 1
0,251 0,375 1
0,376 0,500 2
0,501 0,625 2
0,626 0,750 3
0,751 0,875 3
0,876 1,000 4

 

In caso di equidistanza dagli intervalli, si applicano le ordinarie regole di arrotondamento del successivo decimale al quoziente più vicino.

 

I compiti dell’assemblea ordinaria sono:

  • nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
  • approvare il bilancio di esercizio;
  • deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • ogni altro argomento che il consiglio direttivo intenda sottoporre all’assemblea;
  • deliberare sugli argomenti per i quali, prima della convocazione dell’Assemblea, sia richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o almeno da un decimo dei Soci con diritto di voto;
  • qualsiasi argomento attinente alla gestione della federazione.

I compiti dell’assemblea straordinaria invece sono:

  1. a) deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
  2. b) delibera sullo scioglimento della federazione;
  3. c) deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza;

Coerentemente a quanto previsto dall’art. 2365 del codice civile vengono attribuiti alla competenza del consiglio direttivo le deliberazioni concernenti:

  1. l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
  2. l’indicazione di quali tra i consiglieri hanno la rappresentanza dell’associazione;
  3. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
  4. il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quanto è rappresentata almeno la metà dei voti ponderati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque siano i voti ponderati presenti e delibera a maggioranza dei soci presenti.

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno il 75% dei voti ponderati e delibera con il voto favorevole della maggioranza del:

  • 51% dei voti ponderati presenti in assemblea per le modifiche statutarie;
  • 75% dei voti ponderati presenti in assemblea per lo scioglimento della federazione e la devoluzione del patrimonio;

Per entrambe le tipologie di assemblee vale quanto di seguito riportato:

  • il diritto di voto in assemblea matura trascorsi tre mesi dall’iscrizione del libro dei soci; dall’iscrizione, però, è sempre ammessa la presenza e il diritto di intervento; riguardo alla determinazione del diritto di voto delle associazioni costituite nel medesimo anno solare in cui si tiene l’assemblea, queste hanno sempre diritto ad un voto;
  • ogni associazione socia è rappresentata dal proprio presidente o suo delegato scelto tra i soci della medesima associazione. La delega deve pervenire in forma scritta e autografa del presidente entro e non oltre l’inizio dell’assemblea stessa;
  • l’intervento all’assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero è prevista l’espressione del voto anche in via elettronica. Chi partecipa in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea;
  • in caso di partecipazione a distanza è necessario che il mezzo di comunicazione utilizzato consenta al presidente o al segretario dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti virtualmente e constatare i risultati della votazione. È altresì necessario che l’assemblea sia percepita in modo adeguato dai partecipanti a distanza i quali potranno partecipare alla discussione e votazione in modo simultaneo;

In caso di liti fra due associazioni si farà ricorso ad un collegio arbitrale composto da tre membri, uno nominato da ciascuna delle due parti ed il terzo nominato dal consiglio direttivo della FENAIT.

 

Articolo 11 – Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri. Dura in carica tre anni.

Il consiglio direttivo delibera circa le modalità di elezione e di presentazione delle candidature dei consiglieri.

Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente, uno o più vice presidenti, il segretario e il tesoriere. Può attribuire deleghe per funzioni proprie tra i suoi componenti.

Al consiglio direttivo spetta l’amministrazione della federazione ad eccezione di quegli atti che la legge o lo statuto riservano agli altri organi della federazione.

Il consiglio direttivo:

  • realizza gli scopi della federazione in esecuzione e in coerenza di quanto deliberato dall’assemblea e secondo gli indirizzi forniti da questa;
  • approva i regolamenti interni;
  • delibera sull’ammissione delle associazioni e sulla perdita della qualifica di socio;
  • delibera l’ammontare delle quote associative, degli eventuali contributi e delle modalità per associarsi;
  • decide sulla custodia dei fondi sociali;
  • redige il bilancio d’esercizio;
  • delibera in merito ad eventuali atti e operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, compresi mutui ipotecari e gli affidamenti presso istituti bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
  • nomina le commissioni istituite con deliberazione dall’assemblea dei soci;
  • delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e lo sviluppo delle attività, nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci;
  • delibera relativamente all’assunzione, allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente;
  • delibera sui provvedimenti di assunzione e di licenziamento del personale stesso;
  • stipula contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
  • formula le proposte da sottoporre all’assemblea dei soci.

Sono eleggibili nel consiglio direttivo tutte le persone fisiche maggiorenni, socie delle associazioni federate, in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno in corso e che siano state candidate dal consiglio direttivo della federata. Il consiglio direttivo FENAIT determina le modalità elettive nel rispetto dei principi democratici e di rappresentatività. È facoltà dell’assemblea chiedere e ottenere la modifica delle modalità elettive determinate dal consiglio.

Le adunanze del consiglio direttivo sono convocate dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, oppure su richiesta di almeno la metà dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all’anno. Si riterranno, comunque, validamente costituite le riunioni del consiglio direttivo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i membri.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche attraverso audio conferenza o videoconferenza, rispettando i criteri sotto indicati:

  • deve essere consentito al presidente di accertare l’identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i contenuti della riunione e gli interventi oggetto di verbalizzazione;
  • deve essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le delibere del consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

Tutte le cariche sono gratuite e sarà eventualmente riconosciuto esclusivamente un rimborso delle spese documentate e sostenute per l’esercizio dell’incarico.

I membri del consiglio direttivo possono presentare le dimissioni inviando comunicazione scritta al presidente, che ha l’obbligo di informare tempestivamente gli altri membri del consiglio direttivo e, alla prima convocazione utile, l’assemblea dei soci. Ai dimissionari subentreranno i primi dei non eletti; nel caso vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo irreversibilmente, in assenza di eventuali liste di non eletti, è necessario prevedere esclusivamente la convocazione dell’assemblea; i consiglieri eletti in tale modo rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del consiglio direttivo a cui si sono aggregati.

In caso di cessazione della maggioranza dei consiglieri in carica o nel caso in cui il numero dei consiglieri scenda sotto il numero minimo previsto di cinque, si intende decaduto l’intero consiglio; in tal caso il presidente ha l’obbligo di convocare un’assemblea entro 120 (centoventi) giorni, indicando nell’ordine del giorno la necessità di nominare un nuovo consiglio direttivo.

 

Articolo 12 – Il presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza della federazione, anche in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.

Il presidente:

  • convoca l’assemblea dei soci;
  • convoca e presiede il consiglio direttivo;
  • cura l’esecuzione delle delibere del consiglio direttivo;
  • firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari deliberati;
  • sorveglia il buon andamento amministrativo della federazione;
  • cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
  • adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio direttivo entro 30 giorni dall’assunzione del provvedimento.

 

Articolo 13 – Il vicepresidente

Il vice presidente fa le veci del presidente per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione in caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente.

In caso di cessazione del presidente, il vicepresidente convoca, senza indugio, il consiglio direttivo per la nomina di un sostituto.

 

Articolo 14 – Il segretario

Il segretario dispone gli atti necessari per il regolare funzionamento della federazione secondo le direttive del presidente e del consiglio direttivo e ne cura l’attuazione con la collaborazione degli altri consiglieri. In particolare cura la corrispondenza e la tenuta dei libri sociali e dei verbali. In seguito a una richiesta scritta pervenuta da uno o più soci, messo al corrente il consiglio direttivo, senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, permette loro di esaminare i libri sociali.

 

Articolo 15 – Il tesoriere

Il tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività della federazione e può avvalersi di collaboratori e consulenti, anche esterni, previa approvazione da parte del consiglio direttivo. Il tesoriere è tenuto ad aggiornare il presidente ed i vari consiglieri dello stato dei conti della federazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un bilancio di esercizio accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il tesoriere predispone il bilancio di esercizio della federazione, che deve essere redatto dal consiglio direttivo in vista dell’approvazione dell’assemblea dei soci. La carica di tesoriere scade con quella del consiglio direttivo da cui è stato nominato. Fermo restando i poteri dell’assemblea dei soci, può essere rimosso con delibera del consiglio direttivo. In caso di rimozione o dimissione volontaria, la carica viene assunta dal Presidente fino alla nomina di un nuovo tesoriere.

 

Articolo 16 – Il collegio dei revisori dei conti o il revisore unico

Fermo restando i casi definiti dalla legge 117/2017 in cui è determinata l’obbligatorietà della figura del revisore dei conti, l’assemblea dei soci può decidere di nominare un collegio dei revisori dei conti.

Il collegio dei revisori dei conti è formato da tre persone elette dall’assemblea che rimangono in carica fino allo scadere del mandato del consiglio direttivo in carica. In alternativa al collegio dei revisori, l’assemblea può decidere di conferire le funzioni indicate ad un revisore unico.

Il collegio si riunisce autonomamente su richiesta di uno dei componenti secondo modalità da essi convenute e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima dell’assemblea ordinaria che ha per oggetto l’approvazione del bilancio consuntivo ed ha il compito di eseguire il controllo di correttezza del bilancio e di riferirne all’assemblea.

I revisori dei conti possono, singolarmente o collegialmente, prendere visione in qualsiasi momento dei registri e ogni altro documento contabile e patrimoniale dell’associazione, inoltrando la richiesta al consiglio direttivo o al presidente o al tesoriere che deve rendere disponibili i documenti con la miglior sollecitudine e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta.

 

Articolo 17 – Il collegio dei garanti

L’assemblea dei soci può decidere, in qualsiasi momento, di nominare un collegio dei garanti. La nomina diventa eventualmente obbligatoria nel rispetto della normativa vigente.

Il collegio dei garanti è composto da tre membri. Chiunque può essere nominato dall’assemblea dei soci nel collegio dei garanti, i membri non debbono essere componenti del consiglio direttivo della FENAIT o del consiglio direttivo di una delle associazioni socie.

Il collegio resta in carica tre anni e comunque non decade sino alla nomina del nuovo collegio; elegge nel proprio seno un presidente e stabilisce le proprie norme procedurali.

Il collegio esamina, su richiesta dei singoli soci, aspiranti o revocati, i casi disciplinari di deferimento e di rifiuto o revoca dell’affiliazione e decide su essi, previa istruttoria, emettendo un provvedimento scritto e motivato, entro 60 giorni.

Nel caso in cui non venga nominato un consiglio dei garanti, le sue attribuzioni previste dalla legge verranno svolte dall’assemblea dei soci.

Il collegio dei garanti è indipendente dal consiglio direttivo e non può partecipare alle riunioni di questo organo.

 

Articolo 18 –   Bilancio di esercizio

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini di legge il presidente convoca l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio consuntivo relativo all’anno precedente, che deve essere messo a disposizione dei soci 15 giorni prima dell’assemblea.

 

Articolo 19 – Scioglimento della federazione

In caso di scioglimento della federazione, deliberato dall’assemblea dei soci secondo quanto disposto dall’art. 10 del presente statuto, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1 D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o alla Fondazione Italia Sociale.

 

Articolo 20 – Rinvio alla legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti.